Consorzio Imprese

Consorzio Imprese Manutezione Autoveicoli

Statuto

Articolo 1
E’ costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio artigiano volontario, con attività esterna ed interna, tra imprese di autoriparazione, denominato “C.I.M.A.” CONSORZIO IMPRESE MANUTENZIONE AUTOVEICOLI in seguito indicato come “Consorzio”.


Articolo 2
La sede legale del Consorzio è in Piedimulera, Area La Sassonia 27.
Potranno essere istituite sedi secondari, filiali, succursali, depositi, magazzini ed autofficine.


Articolo 3
Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare tutte le attività e le iniziative atte a contribuire all’elevazione morale, materiale, culturale e professionale dei consorziati. A tal fine potrà svolgere:

  • la revisione dei veicoli a motore in regime di concessione e/o autorizzazione secondo normativa vigente e successive modificazioni;
  • l’attività di Diagnosi e Riparazione dei veicoli;
  • Inoltre ai sensi e per gli effetti della Legge 21 maggio 1981 n.240 (g.u. n. 143 del 27 maggio 1981);
  • l’acquisto di beni strumentali;
  • l’acquisto di materie prime e semilavorati;
  • la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
  • la promozione, in collaborazione con enti pubblici e/o privati e ad altri organismi similari, iniziative di formazione professionale;
  • le attività previste dall’art. 6 della Legge 21 maggio 1981 n. 240 e successive modifiche.

Il consorzio in proprio e/o in convenzione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate e concludere tutte le operazioni contrattuali, mobiliari, industriali e finanziarie, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi del consorzio, il tutto nei limiti di legge.
Si demandano le modalità di svolgimento delle attività citate ad apposito regolamento proposto dal consiglio e approvato dall’assemblea dei soci.


Articolo 4
La durata del Consorzio è stabilita in anni trenta dalla costituzione; tale termine potrà essere prorogato dall’assemblea dei consorziati.


Articolo 5
Il numero dei consorziati è illimitato ma non potrà essere inferiore a cinque.
A titolo di partecipazione, nel rispetto del regolamento, possono usufruire dei servizi e delle attività del Consorzio anche imprese aventi natura giuridica non artigiana, purché operanti nel settore dell’autoriparazione.


Articolo 6
Per l’ammissione al Consorzio dovrà essere presentata al consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta che dovrà contenere tutti i dati dell’impresa e del titolare e tutte le indicazioni utili a definire in modo univoco ed inequivocabili l’impresa per cui si richiede l’adesione.
Il Consiglio di Amministrazione, decide sull’ammissibilità o meno del richiedente dopo aver accertato la moralità, l’assenza di pendenze giudiziarie e quant’altro possa influire negativamente sull’immagine del richiedente.
L’ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale nei termini di cui all’articolo sette infra riportato.


Articolo 7
La quota dei singoli consorziati al momento della costituzione è determinata dall’atto costitutivo, mentre quella di coloro che saranno ammessi successivamente verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, all’atto dell’ammissione, sulla base di criteri analoghi a quelli presi in considerazione per la determinazione della quota in sede di costituzione e tenuto inoltre conto delle spese iniziali sostenute per la costituzione e l’avviamento del Consorzio stesso.
La quota di ingresso degli odierni costituenti viene fissata in € 25,00 (Euro venticinque/00) per ciascuna consorziata.


Articolo 8
Le imprese consorziate si obbligano:

  • a comunicare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ogni variazione concernente l’impresa medesima per la quale le norme vigenti sia civilistiche sia fiscali prevedano la formale comunicazione e/o pubblicazione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse le Camere di Commercio;
  • ad ottemperare alle norme stabilite dal presente statuto e specifici regolamenti.

Articolo 9
I consorziati possono recedere dal consorzio:

  • in qualunque momento, se dissenzienti dalle deliberazioni dell’Assemblea che abbiano per oggetto il cambiamento dei patti contenuti nel presente statuto;
  • per qualsiasi altro motivo con preavviso di tempo pari a tre mesi dal 31.12. anno in corso,con effetti dall’anno successivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale, indirizzata al Consiglio di Amministrazione e, nel primo caso, non può essere successiva a dieci giorni dallo svolgimento della avvenuta Assemblea se il consorziato vi ha preso parte ed a trenta giorni se era assente.


Articolo 10
Sono cause di decadenza dal Consorzio la perdita dei requisiti di cui ai superiori articoli cinque e sei e nel caso in cui il Consorziato sia sottoposto a procedure concorsuali e/o penali, il tutto su deliberazione consiliare.


Articolo 11
Può essere escluso dal Consorzio il consorziato che:

  • non abbia ottemperato, dopo sollecito scritto da parte del Presidente, al versamento quota entro trenta giorni dal sollecito stesso;
  • continui a non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto od a non osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Consorzio nonché del regolamento attuativo in vigore;
  • in qualunque modo arrechi danno materiale o morale al Consorzio;
  • negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 12
La decadenza o l’esclusione sono pronunciate dal Consiglio di Amministrazione e devono essere comunicate al socio decaduto od escluso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti i quali diventeranno operativi solo dopo dieci giorni concessi al Consorziato per presentare eventuali sue giustificazioni o contro deduzioni per iscritto.


Articolo 13
Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle quote dei Consorziati e da qualsiasi altro bene che provenga da soggetti o Enti pubblici o privati.


Articolo 14
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

  • viene messo a disposizione dei consorziati c/o la sede legale del consorzio almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ordinaria appositamente convocata;
  • deve essere presentato all’assemblea dei consorziati per l’approvazione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.

Articolo 15
Sono organi del Consorzio:

  • L’assemblea dei Consorziati;
  • il consiglio di Amministrazione.

Articolo 16
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.


Articolo 17
L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei Consorziati. Essa delibera:

  • sull’approvazione del bilancio;
  • sulla nomina dei membri di Consiglio di Amministrazione;
  • sull’indirizzo programmatico del Consorzio.

Articolo 18
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito di deliberazione del Consiglio stesso, per deliberare sulla adesione ad altri consorzi; sulle modifiche del contratto di Consorzio e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge.


Articolo 19
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure tramite telefax; o posta elettronica, o comunque attraverso un mezzo di trasmissione che consenta la produzione di una ricevuta di conferma dell’avvenuta ricezione della convocazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita. Essa deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede del Consorzio o altrove, purché in Italia.


Articolo 20
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria,è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall’Assemblea per ogni convocazione:

  • Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di tre deleghe;
  • Ogni consorziato ha diritto ad un voto;
  • Per la regolare costituzione dell’Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati;
  • L’Assemblea, in seconda convocazione, delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati;
  • Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Consorziati presenti o rappresentati.

L’Assemblea straordinaria relativa al cambiamento dell’oggetto sociale ed allo scioglimento anticipato del Consorzio è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati.
Tutte le deliberazioni saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, che rimarrà a disposizione per visione presso la sede legale del Consorzio.


Articolo 21

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo quanto sarà stabilito di volta in volta dall’Assemblea all’atto della nomina.
  2. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
  3. Gli Amministratori di norma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni, purché documentate. Altre forme di rimborso o compensi saranno decise dall’assemblea.
  4. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei consiglieri nominati.

Articolo 22
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente; esso può attivare delle commissioni di lavoro per specifiche attività, determinandone sia i componenti che le finalità. Il Presidente:

  • ha la rappresentanza legale del Consorzio che, in caso di una sua assenza o impedimento,spetterà al Vice Presidente, in quanto nominato;
  • stabilisce gli argomenti da sottoporre al Consiglio e vigila l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del consiglio;
  • convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio.

Articolo 23
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno due volte all’anno. Per la convocazione non sono richieste particolari formalità; in caso d’urgenza, le convocazioni possono essere effettuate anche via fax Spetta al Consiglio di attuare le direttive dell’Assemblea e di prendere tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini del Consorzio. Per la validità del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri più uno. Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Articolo 24
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell’Assemblea.
A titolo esemplificativo,spetta al Consiglio:

  • redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
  • stilare eventuali regolamenti interni;
  • compiere e stipulare tutte le operazioni, atti e contratti inerenti l’attività e gli scopi del Consorzio;
  • deliberare circa l’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei Consorziati.

Articolo 25
Lo scioglimento anticipato del Consorzio può essere deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri. In considerazione degli scopi del consorzio che esclude ogni fine di lucro, è tassativamente vietato ogni distribuzione di utili.


Articolo 26
Eventuali controversie sull’interpretazione ed applicazione dell’atto consortile, non sospendono l’esecuzione delle obbligazioni comunque assunte dai consorziati che s’impegnano ad esperire, con la migliore buona volontà, ogni tentativo di amichevole composizione. Ove la conciliazione non riesca, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui due designati dalle parti interessate ed il terzo, quale Presidente, designato dai primi due. In difetto d’accordo, sia sulla designazione degli arbitri di parte, sia del Presidente del Collegio, la nomina degli Arbitri mancanti è demandata al Presidente della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola a richiesta della parte più diligente. Il Collegio giudica secondo il diritto di contraddittorio senza formalità di procedura.


Articolo 27
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile.
Imposte e spese del presente atto e sue conseguenti saranno a totale carico del Consorzio.

 

Verbania 03 settembre 2002

Storia

L’idea del Consorzio nasce a Domodossola nel periodo 1992 – 1993. Alcuni “meccanici” frequentando specifici corsi di..

Statuto

E’ costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio artigiano volontario

Indice

Costituzione – Statuto Consorzio Imprese Manutenzione Autoveicoli ( denominato CIMA)

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